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CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLA CHIRURGIA REFRATTIVA  (e quindi a carico del SSN)

Le prestazioni di chirurgia refrattiva sono incluse nei LEA, in regime ambulatoriale e limitatamente a :

1) anisometropia superiore a 4 diottrie di equivalente sferico, non secondaria a chirurgia refrattiva, limitatamente all’occhio più ametrope con il fine della isometropizzazione dopo aver verificato, in sede pre-operatoria la presenza di visione binoculare singola nei casi in cui sia manifesta e certificata l’intolleranza all’uso di lente a contatto corneale;

2) astigmatismo uguale o superiore a 4 diottrie;

3) ametropie conseguenti a precedenti interventi di oftalmochirurgia non refrattiva, limitatamente all’occhio operato, al fine di bilanciare i due occhi;

4) PTK per opacità corneali, tumori della cornea, cicatrici, astigmatismi irregolari, distrofie corneali, esiti infausti di chirurgia refrattiva;

5) esiti di traumi o malformazioni anatomiche tali da impedire l’applicazione di occhiali nei casi in cui sia manifesta e certificata l’intolleranza di lente a contatto corneale. La certificazione di intolleranza all’uso di lente a contatto, ove richiesta dovrà essere rilasciata da una struttura pubblica diversa da quella che esegue l’intervento e corredata da documentazione anche fotografica.

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