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Ticket ed esenzioni

Bacheca > Esenzioni in Lombardia
Ticket per l’assistenza farmaceutica

Per quanto riguarda la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, i medicinali si dividono in due classi:

Medicinali di Fascia A (medicinali essenziali e medicinali per malattie croniche) - Sono medicinali, a carico del SSN, impiegati per patologie gravi, croniche e acute. Sono inclusi nella Fascia A tutti i medicinali ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA).
Medicinali di Fascia C (medicinali non essenziali) - Sono medicinali a totale carico del paziente utilizzati per patologie di lieve entità, o considerate minori, che, quindi, non sono considerati “essenziali".
 
I prezzi di riferimento dei farmaci, al fine del calcolo della quota di compartecipazione, sono stabiliti da AIFA ai sensi dall’articolo 7 della legge 405/2001.

In relazione a questi parametri, per gli assistiti non esenti, l'importo massimo del ticket sui farmaci di classe A è di € 2,00 a confezione e di € 4,00 a ricetta.

La quota fissa di compartecipazione vale anche per i farmaci equivalenti e per i farmaci non coperti da brevetto (o generici). Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità del farmaco - il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale, quando lo ritenga non sostituibile per la cura di un paziente - è dovuta la differenza tra il prezzo di riferimento (il valore massimo di rimborso da parte del SSN per un medicinale contenente il principio attivo relativo alla confezione di riferimento indicata) e il prezzo del farmaco prescritto dal medico. Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia accertata la indisponibilità del farmaco a prezzo più basso a livello regionale.


Regione Lombardia - Chi è esente e cosa fare per ottenere una esenzione

ESENZIONI
Le categorie che prevedono l'esenzione totale o parziale dei cittadini dalle quote di partecipazione alla spesa sopraindicate (ad eccezione delle categorie esenti dalla quota di partecipazione per l'assistenza termale) sono le seguenti:

- Esenzione per età e reddito
- Esenzione per patologia cronica e/o malattia rara
- Esenzione per patologia cronica e/o malattia rara e reddito
- Esenzione per invalidità
- Altre tipologie di esenzione


ATTENZIONE!!

DAL 15 OTTOBRE 2015
TUTTI I CITTADINI CON REDDITO FAMILAIRE FISCALE ANNUO NON SUPERIORE A € 18.000,00
SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA AGGIUNTIVA AL TICKET SANITARIO
PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE



ESENZIONE PER ETA' E REDDITO

Categorie previste:

Categorie previste:

a.minori di 14 anni (fino al compimento del 14° anno di età, indipendentemente dalla posizione reddituale del nucleo familiare di appartenenza) validità in Regione Lombardia;
b.minori di 6 anni appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98, validità nazionale;
c.cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98;
d.cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale compreso tra i € 36.151,98 e € 38.500,00;
e.titolari di pensione più familiari fiscalmente a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
f.cittadini di età uguale o superiore a 66 anni con un reddito familiare fiscale annuo pari a € 18.000 (Decorrenza 31.03.2014)
g.titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico;
h.titolari di pensione sociale e loro familiari fiscalmente a carico;
i.Lavoratore/trice in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà difensivo e loro familiari fiscalmente a carico, anche nel caso di figli a carico al 50%, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore i massimali previsti dalla Circolare n.14 dell'INPS del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti.
j.disoccupati (cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo "licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato" una attività di lavoro dipendente o autonomo) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al  Centro per l’Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, per la durata della condizione.
k.disoccupati (cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo "licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato"   una attività di lavoro dipendente o autonomo) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al Centro per l’Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo  superiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, ed inferiore o pari a € 27.000, per la durata della condizione.
l.tutti i cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad €18.000, dal solo ticket sanitario aggiuntivo di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulato dalla D.G.R. n. 2027 del 20.07.2011 (decorrenza 15.10.2015).

Cosa fare

Per far valere il diritto all’esenzione dal ticket è necessario seguire alcune indicazioni, a seconda della categoria di appartenenza:

a.Minori di 14 anni senza limiti di reddito
(Cod. E11 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
Non è necessaria alcuna autocertificazione in quanto il diritto alla esenzione è disponibile nel sistema informatico ed il codice viene indicato dal medico prescrittore sulla ricetta. L'esenzione E11 resta valida fino al compimento del 14° anno di età ed è applicabile ai soli soggetti iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo.
b.Minori di 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98
(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica)
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Per fruire di prestazioni specialistiche presso strutture fuori Regione Lombardia (laddove i sistemi informatici sono differenti), è necessario che il genitore/tutore si rechi presso il distretto ASL per il rilascio dell’attestato di esenzione, compilando l'autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità del dichiarante.
c.Cittadini di  età  superiore  ai  65 anni  e con reddito  complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98
(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica).
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga  di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi al proprio distretto ASL  per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
d.Cittadini di età  superiore  a  65 anni  e reddito  complessivo  familiare fiscale  tra € 36.151,98 ed € 38.500,00
(Cod. E05 a validità regionale per la specialistica)
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi al proprio distretto ASL per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile)  portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
e.Titolari di pensione più familiari fiscalmente a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Cod. esenzione a 6 cifre a validità regionale per la farmaceutica)
Per ottenere l'attestato di esenzione tali assistiti devono recarsi al proprio distretto per compilare l'autocertificazione portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento di identità dell'interessato.
N.B. per "titolari di pensione" si intendono tutti i titolari di pensione a "vario titolo" - ad esempio di reversibilità -. Si precisa che, per l'esenzione specialistica, il titolare di pensione a "vario titolo", con i limiti di reddito sopracitati, è esente solo al compimento del 65° anno di età (cod. E01).
f.Cittadini di età uguale o superiore ai 66 anni con un reddito familiare fiscale annuo fino a € 18.000 (Decorrenza 31.03.2014 - Cod. E14  a validità regionale per la farmaceutica)
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestulmente nel sistema informatico)tali assistiti devono recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato
g.Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e familiari fiscalmente a carico con reddito familiare fiscale inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Cod. E04 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga  di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
Si precisa che i titolari di pensione al minimo con meno di 60 anni, per la prescrizione farmaceutica continuano ad utilizzare l’attestato di esenzione con codice a 6 cifre (a validità regionale).
h.Titolari di pensione sociale e familiari fiscalmente a carico (Cod. E03 validità nazionale per la specialistica e  regionale per la farmaceutica)
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga  di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi al proprio distretto ASL  per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
A partire dal 1° gennaio 2012, la validità del codice E03 garantisce, sia per i titolari di pensione sociale che per i familiari fiscalmente a carico, l'esenzione per la farmaceutica a livello regionale.
i.Lavoratori in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione in deroga e in contratto di solidarietà difensiva e familiari fiscalmente a loro carico, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare dell'INPS n. 14 del 31/01/2013 e suoi eventuali e successivi aggiornamenti.
(Cod. E13 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi al proprio distretto per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile)portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato e una dichiarazione da parte del datore di lavoro attestante la condizione legittimante il rilascio dell'esenzione.
j.Disoccupati  iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e  familiari fiscalmente a carico con  reddito  complessivo del  nucleo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del  coniuge  ed in ragione  di ulteriori € 516,46 per figlio a carico
(Cod. E02 a validità nazionale per la specialistica e  regionale per la farmaceutica)
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi al proprio Distretto per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
k.Disoccupati  iscritti agli elenchi anagrafici ai Centri per l'impiego e  familiari fiscalmente a carico con  reddito  complessivo del  nucleo familiare fiscale superiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del  coniuge  ed in ragione  di ulteriori € 516,46 per figlio a carico e inferiore o pari a  27.000
(Cod. E12 a validità regionale per la specialistica e la farmaceutica)
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi al proprio distretto per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
l.Tutti i cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad €18.000 (Cod. E15 a validità regionale per l’esenzione dal solo ticket sanitario aggiuntivo di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulato dalla D.G.R. n. 2027 del 20.07.2011 (decorrenza 15.10.2015)
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi al proprio distretto per compilare l'autocertificazione (modulo scaricabile) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.


Modalità per effettuare l'autocertificazione
L'autocertificazione prevista per i codici E01, E02,  E03, E04, E05, E12, E13 ed E14 può essere effettuata con le seguenti modalità:
- online sul sito www.crs.regione.lombardia.it utilizzando la carta regionale dei servizi;
- presentandosi presso gli sportelli di scelta e revoca , con la propria carta regionale dei servizi, eventuale codice PIN e la fotocopia del documento d'identità.

Per gli assistiti impossibilitati a recarsi personalmente presso gli sportelli di scelta e revoca, è possibile comunque effettuare l'autocertificazione con le seguenti modalità:

  • l'assistito incarica il familiare/conoscente a recarsi presso lo sportello di scelta e revoca per ritirare il modulo corrispondente alla propria tipologia, o meglio può scaricare direttamente il modulo in formato editabile pubblicato di seguito per ciascuna categoria esente;
  • il modulo compilato unitamente alla carte regionale dei servizi ed alla copia del documento di identità dello stesso titolare, possono essere presentati allo sportello di scelta e revoca dal familiare/conoscente incaricato, senza alcuna delega;
  • l'operatore di scelta e revoca è tenuto a rilasciare l'attestato e contestualmente registrare il codice di esenzione in anagrafica regionale.
La posizione di ciascun assistito riconosciuto esente per reddito/età, ovvero le codifiche di esenzione corrispondenti, sono disponibile nell'anagrafe regionale e visualizzabili direttamente dal medico prescrittore che le utilizza nel momento della compilazione dell'impegnativa.
Tale modalità ha sostituito la precedente per la quale gli assistiti erano tenuti ad attestare il diritto controfirmando la ricetta al momento della fruizione della prestazione.


L' assistito può verificare la propria posizione in anagrafe regionale in uno dei seguenti modi:
- presso il Distretto ASL di appartenenza ;
- presso il proprio medico di famiglia;
- online sul sito www.crs.regione.lombardia.it utilizzando la carta regionale dei servizi.

E qualora il cittadino ravvisi che la propria posizione non è presente in anagrafe regionale (situazione possibile per inconvenienti tecnici temporanei o non completo aggiornamento/allineamento con i dati forniti dal MEF) e ritenga avere titolo all'esenzione, può recarsi al distretto ASL di riferimento per autocertificare la condizione con conseguente registrazione della posizione nel sistema informatico.


Le autocertificazioni di cui ai codici E01, E05, E03, E04, E12, E02, E13, E14 così come le esenzioni di cui ai codici E01, E03, E04 caricate in anagrafe regionale dal Ministero delle Finanze (MEF), mantengono la loro validità fintanto che non intervenga un cambiamento di condizione/reddito da parte del cittadino, superando in tal modo la necessità per lo stesso di presentarsi ogni anno presso i distretti ASL per rinnovare l'autocertificazione del diritto.

Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari di esenzione correlata al reddito, devono darne tempestivamente comunicazione al distretto ASL o via internet (www.crs.lombardia.it) utilizzando la carta regionale dei servizi; in tal caso l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.


Gli assistiti provenienti da altre regioni non iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo, sulla cui ricetta il medico non abbia apposto alcun codice di esenzione nazionale, sono tenuti al pagamento delle quote ticket.
Le prescrizioni redatte dal medico devono sempre recare i codici di esenzione ed in tutti i casi in cui la ricetta ne è sprovvista, l'assistito è tenuto al pagamento delle quote dovute.
Qualora al medico prescrittore non risulti in anagrafe regionale l'informazione relativa al codice di esenzione, può utilizzare la documentazione di cui lo stesso cittadino è in possesso.
In tutti i casi in cui la ricetta non presenta l'indicazione dell'esenzione, questa non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori.

ESENZIONE PER PATOLOGIA CRONICA e/o MALATTIA RARA (attestato rosa)
Gli assistiti affetti da patologia cronica o da malattia rara possono fruire dell’esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche riferite alla patologia ed all’esenzione parziale (1 € a confezione) per i farmaci correlati alla stessa.

Cosa fare
Modalità di rilascio
Per ottenere l’esenzione il cittadino deve presentare al Distretto ASL di appartenenza, la seguente documentazione:

per patologia cronica:
  • certificazione rilasciata da un Medico Specialista di Struttura pubblica o Privata Accreditata; per la ipertensione arteriosa ed il diabete, la certificazione può essere rilasciata anche dal medico di famiglia (in caso di ipertensione arteriosa secondaria codice 031.405, in considerazione della specificità della forma, è necessaria comunque la certificazione dello specialista);
  • carta regionale dei servizi.
per malattia rara:
  • certificazione su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a fare diagnosi di Malattia Rara;
  • carta regionale dei servizi

Modalità di rinnovo
In base alle scadenze previste al momento del rilascio, l’assistito deve provvedere a produrre al Distretto di appartenenza documentazione sanitaria (nuova certificazione dello Specialista o del medico di medicina generale) attestante la necessità di rinnovo dell’esenzione.

Rinnovo automatico
Per i cittadini in possesso di esenzioni per patologia in scadenza nell'anno 2014 è previsto il rinnovo automatico ovvero la possibilità di rinnovare l'esenzione direttamente presso il distretto di appartenenza senza necessità di effettuare nuove visite specialistiche.
E’ previsto comunque l’invio allo Specialista in tutti i casi in cui il MMG/PLS lo ritenga necessario per rivalutare la condizione clinica.


ESENZIONE PER PATOLOGIA CRONICA e/o MALATTIA RARA E REDDITO
I cittadini con esenzione per patologia cronica o rara che appartengono a nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 46.600,00 (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare) beneficiano altresì dell’esenzione totale dal ticket per i farmaci correlati alla patologia.

Cosa fare

A partire dal 18 novembre 2014, Regione Lombardia ha introdotto due nuovi codici di esenzione E30 (patologia cronica reddito correlata ) e E40 (malattia rara reddito correlata) con i quali poter beneficiare dell’esenzione dal ticket per la spesa farmaceutica per i soggetti affetti da patologia cronica e/o malattia rara correlata al reddito. Con l'apposizione di tali codicu sulla ricetta, non sarà più necessaria la firma del cittadino sulla stessa.

Autocertificazione registrata in ASL

Per acquisire i codici E30  o E40 , il cittadino deve presentarsi all'Ufficio ASL del Distretto di residenza ( oppure nella farmacia più vicina) con la carta dei servizi e fotocopia del documento di identità e compilare un’autocertificazione attestante la propria situazione reddituale, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Autocertificazione registrata in Farmacia

A partire dal 7 gennaio 2015 i cittadini possono recarsi presso le Farmacie ad autocertificare l’esenzione E30 o E40 .
La possibilità di effettuare l’autocertificazione E30 - E40 in farmacia è limitata ai cittadini che siano maggiorenni ed operino in qualità di diretto interessato; non è quindi possibile, in farmacia, effettuare l’autocertificazione in qualità di tutore/amministratore di sostegno di terzi o comunque con delega di terzi.


Decorrenza validità codici di esenzione E30 e E40

A partire dal 15 gennaio 2015, i medici potranno iniziare ad apporre le esenzioni E30 ed E40 sulle prescrizioni di assistenza farmaceutica, sia cartacee sia dematerializzate (vedi sezione > Operatori > Medici delle cure primarie > Strumenti Professionali per Medici Cure Primarie > Ricetta dematerializzata), per i cittadini che ne siano in possesso.

Riconoscimento del diritto di esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica

Al fine di consentire al cittadino di procedere con l’acquisizione dei nuovi codici di esenzione, è previsto un periodo di coesistenza, dal 15 gennaio fino al 31 ottobre 2015, delle due modalità di indicazione delle esenzioni nelle prescrizioni di assistenza farmaceutica (con E30-E40 e con esenzione per patologia/malattia rara e firma del paziente).
A partire dal 1 novembre 2015 l’esenzione con indicazione in prescrizione di patologia/malattia rara e firma del paziente non sarà più valida, pertanto, l’esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa per le prescrizioni farmaceutiche sarà ottenibile solo per i cittadini in possesso di E30/E40.
Il diritto del cittadino può essere dimostrato sia attraverso l’esibizione del vecchio modulo cartaceo di autocertificazione che l’esibizione del certificato di esenzione E30/E40

ESENZIONE PER INVALIDITA'  (attestato verde)
Le tipologie di cittadini che hanno diritto all’esenzione per invalidità (totale o parziale) sono:

  • gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza

  • i ciechi e i sordomuti di cui agli art. 6 e 7 della Legge 482/68

  • gli invalidi di guerra

  • gli invalidi per lavoro e per servizio

  • vittime del terrorismo e del dovere (e loro familiari)


Cosa fare
Per gli assistiti con riconoscimento di invalidità civile con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza l’ASL procede d’ufficio al rilascio della tessera di esenzione ed alla spedizione della stessa al domicilio dell’interessato.

Per rilascio dell’attestato di esenzione per le altre categorie sopra indicate, è necessario presentare agli Uffici Scelta e Revoca la seguente documentazione:

  • carta regionale dei servizi

  • documentazione prevista in base alla categoria di appartenenza:

  • invalido di guerra: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII categoria anche la patologia invalidante)

  • invalido per lavoro: verbale INAIL con punteggio (se inferiore al 67/100 anche patologia invalidante)

  • invalido per servizio: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII anche patologia invalidante)

  • vittime del dovere e del terrorismo: documentazione specifica comprovante la condizione


ALTRE TIPOLOGIE DI ESENZIONE
Non sono subordinate al rilascio di alcun attestato da parte dell’ASL:

le condizioni di interesse sociale (prevenzione, attività di screening tutela della salute collettiva, status di gravidanza, ecc.)
gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali durante il periodo di temporanea invalidità.

LE NOTIZIE RIPORTATE SONO INDICATIVE. LA CONSULTAZIONE DI QUESTE NOTIZIE NON ESIME IL LETTORE AD UNA VERIFICA PUNTUALE NELLE SEDI
OPPORTUNE

aggiornato 14.10.2015

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